Sentenza n. 8 del 9 settembre 2026: l’Adunanza Plenaria sul rito super accelerato in materia di accesso agli atti nel Codice dei contratti pubblici

Sentenza n. 8 del 9 settembre 2026: l’Adunanza Plenaria sul rito super accelerato in materia di accesso agli atti nel Codice dei contratti pubblici

A cura di Giuseppe Imbergamo, Tania Rea

Indice

 

Sentenza n. 8 del 9 settembre 2026: l’Adunanza Plenaria sul rito super accelerato in materia di accesso agli atti nel Codice dei contratti pubblici
Sentenza n. 8 del 9 settembre 2026: l’Adunanza Plenaria sul rito super accelerato in materia di accesso agli atti nel Codice dei contratti pubblici

 

  1. Premesse

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, si è pronunciata in merito ai quesiti posti dalla sez. III con Ordinanza n. 4327/2026 in materia di rito super-accelerato dell’accesso agli atti introdotto dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, la Sezione Terza rimettente poneva due questioni interpretative, strettamente connesse: 

  1. se il rito super-accelerato ex art. 36, comma 4, trovi applicazione nel solo caso di puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ovvero anche nei casi di inadempimento degli stessi, con mero differimento del dies a quo al momento della conoscenza effettiva della decisione di oscuramento;
  2. se la pubblicazione dell’offerta tecnica in versione oscurata possa integrare una decisione implicita della Stazione Appaltante sull’istanza di oscuramento, idonea a far decorrere il termine abbreviato di impugnazione o se sia necessario un provvedimento amministrativo.

In sintesi, l’Adunanza Plenaria è giunta ad affermare i seguenti principi di diritto:
1) il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall’articolo 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, trattandosi di una disposizione eccezionale e derogatoria è insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento;

2) il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall’articolo 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici presuppone l’adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell’offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, anche laddove la stessa sia accompagnata dalla richiesta di oscuramento.

  1. Il rito super accelerato introdotto dal D.lgs. n. 36/2023 

Come noto, l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici ha introdotto un sistema di accesso digitale automatico, che si attiva contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 90, senza necessità di apposita istanza ostensiva. 

Più precisamente, il comma 1 impone la messa a disposizione, sulla piattaforma di e-procurement, di tutti gli atti e i verbali della procedura presupposti all’aggiudicazione, nonché l’offerta dell’aggiudicatario a favore di tutti i concorrenti non definitivamente esclusi. Il comma 2 estende l’obbligo di ostensione reciproca delle offerte dei primi cinque classificati in graduatoria. 

Il comma 3 prevede che la Stazione Appaltante, nella comunicazione di aggiudicazione, dia atto delle decisioni assunte sulle eventuali istanze di oscuramento presentate ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a). 

Il successivo comma 4, che ha introdotto il rito super accelerato, consente ai concorrenti di impugnare le decisioni sull’oscuramento delle offerte, pubblicate dalla Stazione Appaltante contestualmente all’aggiudicazione, nell’eccezionale termine di dieci giorni, in deroga alle tempistiche ordinarie dell’art. 116 c.p.a.

Ebbene, tale disciplina, così come evidenziato dalla Plenaria all’interno della sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, è stata introdotta al fine di evitare ritardi e dilazioni nella definizione dell’esito della gara in funzione degli eventuali contenziosi.

Tuttavia, si sono formati diversi orientamenti sul punto.

Orbene, l’Adunanza Plenaria con l’Ordinanza n. 4327/2026 è stata chiamata a dirimere due questioni essenziali, ossia: 

1) se il rito speciale super-accelerato in materia di accesso di cui all’art. 36, comma 4 del D.lgs. Codice dei contratti pubblici operi nel solo caso in cui la Stazione Appaltante abbia puntualmente assolto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione con la conseguenza che, in caso di inosservanza di detti obblighi, debba tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all’articolo 116 c.p.a. che prevede il termine di trenta giorni, ovvero se tale rito resti applicabile anche in caso di inosservanza dei suddetti obblighi di comunicazione facendo decorrere il termine di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha avuto effettivamente conoscenza dell’offerta dell’aggiudicatario oscurata ovvero delle decisioni assunte dalla Stazione Appaltante sull’istanza di oscuramento;

2) se vi sia la possibilità di attribuire alla pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in tutto o in parte oscurata, valore di decisione implicita della Stazione Appaltante, in modo da far decorrere da quel momento il termine abbreviato di dieci giorni di cui al citato articolo 36, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

  1. Analisi del primo quesito

Nel pronunciarsi rispetto alla prima questione, il Collegio ha ripercorso i contrapposti orientamenti giurisprudenziali che si sono formati sul tema. 

Da un lato, vi è l’indirizzo più “estensivo” secondo il quale il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di oscuramento rileva non solo laddove la comunicazione avvenga contestualmente all’aggiudicazione, ma anche quando essa, per ritardo della Stazione Appaltante, sia successiva oppure segua un’apposita istanza di accesso da parte dell’interessato, conseguendone il mero differimento del dies a quo del termine di dieci giorni alla data di effettiva conoscenza della decisione sull’accesso, anziché a quella della comunicazione dell’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre2025, n. 10036; id., 24 marzo 2025, n. 2384; 25 giugno 2025, n. 5545).     

Ebbene, questo orientamento tiene conto dell’esigenza di evitare che delle mere irregolarità paralizzino il meccanismo acceleratorio e intende impedire che il concorrente possa beneficiare del termine ordinario grazie ad un uso strumentale e opportunistico di mancanze informative marginali, che non pregiudichino la chiara conoscenza della portata lesiva dell’atto.

Dall’altro lato, vi è l’indirizzo più “restrittivo” tale per cui laddove la comunicazione dell’aggiudicazione sia avvenuta in difformità del paradigma legale previsto dai commi precedenti, mancherebbero i presupposti strutturali previsti dalla legge ai fini della configurazione della fattispecie speciale di tipo derogatorio, conseguendone la riespansione del rito di cui all’art. 116 c.p.a., con il relativo termine decadenziale di trenta giorni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352; sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620).

Ebbene, l’Adunanza Plenaria ha dichiarato di aderire a quest’ultimo orientamento, in virtù del  principio di stretta interpretazione delle disposizioni processuali derogatorie, secondo cui un termine decadenziale eccezionalmente breve non può essere imposto, con esiti lesivi del diritto di difesa, a fattispecie non perfettamente coincidenti con il modello legale previsto, tanto più quando l’estensione opererebbe in danno della parte che subisce l’inadempimento dell’onere di trasparenza posto a carico dell’Amministrazione.

Privilegiando il dato testuale della norma, il Collegio ha condiviso l’interpretazione che fa decorrere il termine abbreviato di impugnativa della decisione sull’oscuramento “dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”, in modo da escludere, expressis verbis, dall’ambito applicativo del rito, il caso della decorrenza da un momento diverso, qual è quello dato da una decisione tardiva di oscuramento, da una pubblicazione posteriore della stessa o da un riscontro negativo a una successiva istanza di accesso. 

  1. Analisi del secondo quesito

Ugualmente alla risoluzione della prima questione, la Plenaria, prima di pronunciarsi sul secondo quesito ha ripercorso i diversi orientamenti formatisi nel tempo.

Secondo un primo orientamento, più “estensivo”, si farebbe equivalere il mero dato fattuale dell’offerta pubblicamente oscurata ad una decisione implicita di oscuramento. Pertanto, da quel momento decorerebbe anche il termine per impugnare ai sensi dell’art. 36, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

Secondo un altro orientamento, più “restrittivo”, stante l’eccezionalità dell’art. 36, si esclude l’applicazione del rito super-accelerato se l’Amministrazione non abbia dato atto espressamente, nella comunicazione dell’aggiudicazione, della decisione sull’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.

Infine, secondo un orientamento intermedio, il rito abbreviato si attiverebbe laddove la pubblicazione dell’offerta oscurata venga accompagnata dall’ostensione della richiesta di segretazione, motivata e documentata, presentata dall’aggiudicatario. 

Il Collegio, anche in questo caso, ha sposato l’orientamento più rigoroso, fondando la propria decisione sull’interpretazione letterale della norma, la quale stabilisce che nella comunicazione dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante “dà atto delle decisioni” assunte sulle richieste di oscuramento.  

Tale espressione, secondo il Giudice, fissa con chiarezza la regola secondo cui “la decisione sulla richiesta di segretazione è, cioè, un atto autonomo e aggiuntivo rispetto all’offerta oscurata, insuscettibile di essere in quest’ultima automaticamente assorbito e indefettibilmente implicato.

  1. Le implicazioni pratiche 

È evidente che con questa sentenza l’Adunanza Plenaria ha chiarito la portata eccezionale e derogatoria dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Alla rigorosa interpretazione elaborata dalla Plenaria, che subordina l’applicazione del rito super-accelerato al perfetto e puntuale rispetto del paradigma normativo introdotto dal D.lgs. n. 36/2023, conseguono senza dubbio importanti risvolti pratici, sia per le Stazioni Appaltanti che per gli Operatori economici. 

Infatti, per la Stazione Appaltante, il rispetto scrupoloso degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 36 del Codice non rappresenta un mero adempimento formale, bensì la vera condizione necessaria per beneficiare del meccanismo acceleratorio, nell’interesse della stessa alla rapida definizione del contenzioso e, conseguentemente, della procedura di gara. 

L’inadempimento sostanziale degli obblighi di pubblicazione fa venir meno la ratio dell’istituto, conseguendone, nella pratica, la riespansione del termine ordinario di impugnativa di trenta giorni, con allungamento complessivo dei tempi del contenzioso. 

D’altro canto la mera ricezione di un’offerta oscurata, anche se accompagnata dalla pubblicazione della richiesta di oscuramento dell’aggiudicatario, non integra il presupposto del rito super-accelerato e non fa decorrere il termine abbreviato. Pertanto, l’Operatore economico che si trovi in tale situazione non è tenuto a proporre ricorso entro dieci giorni dalla presa visione dell’offerta oscurata, ma ha il diritto di attendere che la stazione appaltante adotti una decisione specifica ed espressa, o in alternativa di attivare il rito ordinario ex art. 116 C.p.a..

 

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