Responsabilità erariale del RUP: la Corte dei Conti interviene sull’omesso controllo delle polizze fideiussorie

Responsabilità erariale del RUP: la Corte dei Conti interviene sull’omesso controllo delle polizze fideiussorie

A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Dott. Alberto Boscarato

INDICE

  1. Il caso di specie
  2. L’ambito del controllo sulle garanzie
  3. La configurabilità della colpa grave e l’inescusabilità dell’errore
  4. Il riparto delle responsabilità interne
  5. Conclusioni operative

1. Il caso di specie

Con la sentenza n. 220/2025, depositata il 23 dicembre 2025, la prima sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti ha confermato la condanna per danno erariale a carico di un responsabile unico del procedimento, in relazione all’erogazione di un’anticipazione contrattuale garantita da una polizza fideiussoria rivelatasi contraffatta.

La vicenda trae origine dall’affidamento di lavori per la realizzazione di una RSA, nell’ambito del quale l’appaltatore richiedeva l’anticipazione del 20% (pari a circa 892.000,00 euro) presentando una polizza emessa formalmente da una compagnia estera. A seguito del fallimento della mandataria dell’RTI appaltatore e del disconoscimento della polizza da parte della compagnia assicurativa — che la qualificava come “radicalmente falsa” — l’Amministrazione subiva la perdita dell’importo erogato.

La pronuncia in commento offre spunti d’interesse per quanto attiene all’esatta perimetrazione dell’ambito della diligenza esigibile dal RUP nelle fasi di verifica delle garanzie fidejussorie prodotte dall’appaltatore.

2. L’ambito del controllo sulle garanzie

Il nodo centrale della decisione riguarda l’estensione del dovere di controllo da parte del RUP. La difesa dell’appellante sosteneva l’avvenuto adempimento degli obblighi di verifica tramite la consultazione degli elenchi IVASS, ove la compagnia risultava effettivamente iscritta.

Tuttavia, i Giudici d’Appello hanno respinto tale impostazione, statuendo un principio di diritto che supera la mera burocrazia difensiva. La Corte afferma, infatti, che “l’obbligo di controllo gravante sul R.U.P. non si esauriva nella mera verifica formale dell’iscrizione della compagnia assicurativa negli elenchi IVASS, ma richiedeva un accertamento più ampio e sostanziale”.

Tale accertamento sostanziale impone al RUP di estendere la verifica “alla consultazione degli avvisi e comunicati ufficiali relativi alla cessazione del rilascio di polizze fideiussorie e ai fenomeni di contraffazione”, informazioni che nel caso di specie risultavano “agevolmente accessibili nello stesso sito istituzionale IVASS”

La ratio della decisione della Corte risiede nella necessità di presidiare l’erogazione di denaro pubblico con una cautela proporzionata anche alla “notoria diffusione di frodi nel settore delle polizze fideiussorie”.

3. La configurabilità della colpa grave e l’inescusabilità dell’errore

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la sentenza conferma la sussistenza della colpa grave, ravvisabile nella negligenza rispetto a evidenti anomalie documentali. La Corte elenca precisi indicatori sintomatici di falsità che il RUP avrebbe dovuto rilevare, fra cui i “riferimenti incongrui al sito internet e all’indirizzo e-mail della compagnia assicurativa, nonché l’errata indicazione dello Stato di riferimento.

Tali elementi, secondo il Collegio, “se esaminati con la dovuta attenzione, avrebbero senz’altro destato sospetto circa la genuinità del documento, anche in un soggetto non particolarmente esperto”.

Viene altresì respinta la tesi difensiva fondata su una presunta inesperienza del funzionario o sulla complessità tecnica della materia. Richiamando l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, in vigore ratione temporis), la Corte ribadisce che il RUP è selezionato proprio in virtù delle competenze professionali adeguate, rendendo inammissibile l’eccezione di incompetenza una volta accettato l’incarico senza riserve.

4. Il riparto delle responsabilità interne 

Un ulteriore profilo di rilievo attiene al tentativo di ripartire la responsabilità con altre figure dell’organigramma dell’Ente. In particolare, l’appellante invocava la presenza di un dirigente con funzioni di supervisore esperto.

La Corte adotta una linea rigorosa sull’imputazione del danno: il ruolo di supervisione generale “non comportava un obbligo di controllo puntuale e preventivo sulle singole attività del R.U.P., né tantomeno trasferiva su costui la responsabilità primaria in ordine alla verifica della fideiussione”. Poiché il potere di disporre l’anticipazione, e dunque di impegnare la spesa, afferisce al RUP, la responsabilità per l’omesso controllo preventivo rimane integralmente imputabile a quest’ultimo.

Tuttavia, in sede di quantificazione del danno, la Corte ha concesso un’ulteriore riduzione dell’addebito, riconoscendo che la presenza di una figura di supervisione, pur non interrompendo il nesso causale, giustificava una mitigazione dell’esborso risarcitorio (rideterminato in circa 182.000 euro a fronte di un danno residuo ben maggiore).

5. Conclusioni operative

La rilevanza della sentenza n. 220/2025 si coglie nella cristallizzazione di un principio di auto-responsabilità accentuata per il RUP. Il controllo sulla veridicità delle polizze fideiussorie non può (e non deve) ridursi a un mero adempimento cartolare, esso deve piuttosto essere inteso come un processo scrupoloso avente ad oggetto un’istruttoria sostanziale sulla genuinità del titolo.

Per gli operatori del diritto e per la Pubblica Amministrazione, la pronuncia impone l’adozione di protocolli di verifica e assistenza che possano rivelarsi sicuri e tracciabili. In difetto di tali accorgimenti, la giurisprudenza contabile appare ormai consolidata (fra le numerose, Corte dei Conti, Sez. III App., 3 ottobre 2023, n. 400) nel ritenere che l’omissione integri gli estremi della colpa grave, esponendo il funzionario al risarcimento del danno erariale con il proprio patrimonio personale.

 

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