IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO ENERGIA: LE NOVITA’ E LE IMPLICAZIONI PRATICHE
IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO ENERGIA: LE NOVITA’ E LE IMPLICAZIONI PRATICHE
A cura di Avv. Sara Lepidi
INDICE
- Introduzione
- Regime transitorio
- Novità sulle “aree idonee” ope legis
- Impianti agrivoltaici: dichiarazione asseverata, controlli e sanzioni
- Criteri per l’individuazione di ulteriori aree idonee da parte delle Regioni
- Impianti su beni del demanio
- Modifiche in materia di Golden Power
- Conclusioni

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Introduzione
Il 20 gennaio 2026 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 la Legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4, che converte il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Il provvedimento introduce cambiamenti rilevanti per il settore energetico, laddove modifica in parte il contenuto del decreto, incidendo sull’operatività del settore, con previsioni non prive di criticità applicative
Le novità approvate, infatti, hanno un impatto diretto su imprese, investitori e pubbliche amministrazioni, rendendo necessaria una nuova valutazione sia di procedimenti già avviati, sia delle iniziative in fase di programmazione.
In particolare, viene rafforzato il ruolo di controllo dello Stato nei comparti energetici considerati strategici, anche attraverso un utilizzo più incisivo dei poteri speciali del Governo. Questo comporta una maggiore attenzione nelle operazioni societarie e negli investimenti infrastrutturali, fin dalle prime fasi di pianificazione.
La legge interviene inoltre sulla disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, già prevista dal Testo Unico FER. Le nuove disposizioni chiariscono alcuni criteri applicativi e definiscono il regime transitorio, stabilendo che i procedimenti amministrativi già in corso alla data del 22 novembre 2025 continuano a essere regolati dalla normativa precedente.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per le autorizzazioni ancora pendenti, poiché contribuisce a garantire continuità amministrativa e maggiore certezza per gli investimenti.
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Regime transitorio
La principale novità prevista dalla legge di conversione riguarda l’articolo 12, comma 1-bis, che stabilisce che le procedure in corso alla data di entrata in vigore del DL (22 novembre 2025) continuano ad essere regolate dalla normativa precedente.
Per “procedure in corso” si intendono quelle relative a permessi o autorizzazioni, comprese le valutazioni ambientali, per le quali sia stata completata la verifica della documentazione presentata a corredo del progetto entro la data di entrata in vigore del DL.
L’istanza, quindi, deve essere stata presentata completa della documentazione richiesta dalla normativa vigente all’epoca. Solo in questo caso, l’iter autorizzativo seguirà le regole previgenti.
Se il sito è classificato come di elevato valore agricolo, la Regione o la Provincia autonoma competente può proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14-quinquies della L. 241/1990. Tuttavia, la legge non chiarisce le modalità e le circostanze specifiche in cui tale opposizione può essere esercitata.
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Novità sulle “aree idonee” ope legis
La Legge di conversione n. 4/2026 amplia la disciplina delle aree idonee, di cui all’art. 11-bis, comma 1, lettere l) n. 1 e m) n. 2.
Per gli impianti fotovoltaici, sono considerate aree idonee:
- le aree interne a stabilimenti e impianti industriali non destinati ad attività agricole o zootecniche né alla produzione di energia rinnovabile, come definiti dall’art. 268, comma 1, lettere h) e l) del D.lgs. 152/2006;
- le aree agricole comprese entro un perimetro con distanza massima di 350 metri dall’impianto o stabilimento.
Pur confermando la riduzione della distanza minima da 500 a 350 metri, la Legge di conversione elimina alcune condizioni previste dal DL.
In particolare:
- viene rimosso il riferimento all’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti industriali rilevanti;
- non possono essere considerate aree idonee quelle adiacenti a produzioni agricole o zootecniche o a impianti per energia rinnovabile.
Al contrario, viene confermata l’interpretazione, supportata anche dalla giurisprudenza, secondo cui le cabine elettriche per la connessione alla rete possono rientrare nelle aree idonee, in quanto non destinate ad attività agricole o alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Impianti agrivoltaici: dichiarazione asseverata, controlli e sanzioni
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La Legge di conversione n. 4/2026 introduce nell’art. 11-bis, comma 2 del TU FER l’obbligo, per gli impianti agrivoltaici, di presentare una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato, da mettere a disposizione dell’amministrazione durante i controlli, che attesti che l’impianto conserva almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile.
Nei cinque anni successivi all’installazione, il comune competente può verificare la persistente idoneità del sito all’uso agro-pastorale.
Le sanzioni per violazione di tale obbligo sono previste dall’art. 11 del D.lgs. 190/2024, integrato dalla Legge di conversione, che impone il ripristino dello stato dei luoghi e l’applicazione delle sanzioni previste per violazioni del titolo autorizzativo.
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Criteri per l’individuazione di ulteriori aree idonee da parte delle Regioni
I criteri generali restano invariati, eccetto l’art. 11-bis, comma 4, lett. g) del TU FER, che stabilisce che le aree agricole regionali qualificate come idonee devono rappresentare tra lo 0,8% e il 3% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata).
Con la conversione, il calcolo della SAU deve includere anche le superfici occupate da impianti agrivoltaici, e le Regioni e Province autonome possono prevedere che le aree idonee in zona agricola contribuiscano al computo percentuale, riducendo così le aree agricole effettivamente qualificabili come idonee.
Il termine per l’individuazione delle aree idonee aggiuntive resta 120 giorni per le Regioni; per le Province autonome, il termine è esteso a 180 giorni, garantendo il coinvolgimento degli enti locali.
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Impianti su beni del demanio
È stato introdotto il nuovo comma 5-bis dell’art. 5 del TU FER, che prevede che per impianti su beni del demanio militare o dell’Agenzia del Demanio, il commissario speciale di cui all’art. 20, comma 3-bis del D.L. 17/2022 utilizzi la piattaforma SUER come amministrazione procedente.
Per questi interventi, i decreti che definiranno i modelli unici per le domande saranno adottati dal Ministero della Difesa, invece che dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
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Modifiche in materia di Golden Power
La Legge di conversione n. 4/2026 aggiunge il nuovo art. 2-bis al DL coordinato, rafforzando il quadro del Golden Power previsto dal DL 21/2012, in particolare nei settori finanziario, creditizio e assicurativo.
- a) Ampliamento dell’ambito
All’art. 2, comma 3, dopo “normativa nazionale ed europea di settore” è aggiunto che rientrano anche le regole per la valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario e per il controllo delle concentrazioni tra imprese. Ciò estende l’esercizio dei poteri speciali anche a rischi di sicurezza economica in operazioni finanziarie, oltre ai tradizionali profili di sicurezza pubblica o ordine pubblico. - b) Coordinamento con le autorità europee
Al comma 4 si stabilisce che, nel settore finanziario (inclusi creditizio e assicurativo), le misure di Golden Power non possono essere esercitate prima della conclusione dei procedimenti pendenti presso le autorità europee competenti (come BCE o EIOPA/Commissione UE), evitando così interventi prematuri dello Stato prima della valutazione europea.
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Conclusioni
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Il quadro normativo così delineato, comportando importanti modifiche rispetto all’assetto precedente, impone agli operatori del settore una attenta analisi circa gli effetti delle nuove disposizioni sia sui progetti già in fase di sviluppo sia sui procedimenti amministrativi in corso, oltre che sulle operazioni societarie e contrattuali in essere o in fase di pianificazione nel comparto energy & infrastructure. Una valutazione tempestiva e puntuale consente di intercettare eventuali criticità, adeguare le strategie operative e garantire la continuità e la sostenibilità degli investimenti.