Approvata la riforma della Corte dei conti: novità in materia di responsabilità erariale e controlli del giudice contabile

Approvata la riforma della Corte dei conti: novità in materia di responsabilità erariale e controlli del giudice contabile

A cura di Avv. Daniele Bracci e Dott. Andrea Campiotti

Il disegno di legge di riforma della Corte dei conti interviene sulla disciplina dei rapporti tra magistratura contabile e P.A, circoscrivendo la responsabilità erariale del RUP e conferendo al Governo una delega per una più ampia riorganizzazione delle funzioni e del ruolo del giudice contabile.

INDICE

Responsabilità erariale: colpa grave tipizzata e “tetto” al danno risarcibile

Tra le principali novità introdotte dalla riforma rileva innanzitutto la ridefinizione della responsabilità per colpa grave, ora espressamente tipizzata in specifiche fattispecie: violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; travisamento dei fatti; affermazione di fatti la cui esistenza o negazione risulta oppure è esclusa in modo incontrovertibile dagli atti del procedimento. Inoltre, la colpa grave viene esclusa laddove l’atto adottato sia conforme a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti e nelle ipotesi di accordi conciliativi, procedimenti di accertamento con adesione, accordi di mediazione e transazioni fiscali (per le quali si risponde esclusivamente a titolo di dolo) e introduce, fuori dai casi di dolo, il limite al risarcimento fissato ex lege nella misura massima del 30% del danno accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda annua, della indennità o del compenso percepiti (fatti salvi i casi di dolo o illecito arricchimento).

Nei casi più gravi la Corte dei conti potrà altresì irrogare, quale sanzione accessoria nei confronti del dirigente o del funzionario responsabile, la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 3 anni. Il giudizio di responsabilità assume così rilievo non solo patrimoniale, ma anche funzionale e organizzativo: il dirigente o il funzionario condannato rimarrà in servizio, ma sarà destinato ad attività di studio e ricerca, con esclusione di incarichi operativi. 

Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo, per i soggetti che assumono incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche, di stipulare una polizza assicurativa a copertura della colpa grave per i danni arrecati all’amministrazione.

 

Adeguamento alle nuove soglie europee e controlli preventivi del giudice contabile

Il D.d.l. in esame rafforza la funzione di controllo della Corte dei conti in ordine alla legittimità degli atti adottati dalle amministrazioni centrali, adeguandone l’ambito applicativo alle nuove soglie europee, in vigore dal 1° gennaio. In particolare, il controllo contabile preventivo si applica: agli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140 mila euro per le amministrazioni centrali; a 216 mila euro per quelle sub-centrali; a 432 mila euro per i settori speciali; a 5.404.000 euro per lavori e concessioni.

La riforma introduce inoltre la possibilità per le Amministrazioni di richiedere un parere preventivo alla Corte dei conti in relazione ai contratti PNRR o PNC, la quale dovrà rispondere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora il dirigente adotti l’atto in conformità al parere espresso, è esclusa la responsabilità per colpa; in caso di mancata pronuncia entro il termine, invece, il parere si intende favorevole rispetto alla soluzione prospettata dall’amministrazione richiedente oppure in senso negativo ove la stessa amministrazione non abbia prospettato alcuna soluzione. 

Le Regioni e gli enti locali avranno facoltà di scegliere se sottoporre a controllo preventivo anche appalti sopra soglia connessi all’attuazione del PNRR o del PNC.

Con riferimento ai procedimenti connessi al PNRR o al PNC, viene introdotta anche una sanzione pecuniaria a carico del funzionario responsabile qualora il ritardo nella conclusione del procedimento superi il 10 per cento del termine previsto, in un valore compreso tra un minimo di 150 euro e un massimo di due annualità della retribuzione lorda annua. 

 

Delega al Governo per la riorganizzazione della magistratura contabile

Il D.d.l. recentemente approvato delega il Governo ad adottare entro un anno “uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti”. Tra le novità più rilevanti che emergono dalla lettura del provvedimento, compaiono la separazione formale delle funzioni requirenti da quelle giudicanti, rafforzamento dei poteri del Procuratore Generale, anche nei confronti delle procure regionali e l’introduzione di istituti deflattivi del contenzioso contabile. 

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