Riforma del Giudice di Pace: nuove soglie di competenza e materie esclusive
Riforma del Giudice di Pace: nuove soglie di competenza e materie esclusive
A cura di Avv. Ugo Altomare e Avv. Beatrice Iommi
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 117 (cd. Decreto-Legge Giustizia), entrato in vigore il 9 agosto 2025 e successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 148 (G.U. 7 ottobre 2025, n. 233) introduce importanti novità in materia di competenza del Giudice di Pace. Il provvedimento interviene sui termini già stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116(“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”) differendo al 31 ottobre 2026 l’entrata in vigore delle nuove soglie e della riforma organizzativa degli uffici giudiziari, inizialmente prevista per il 31 ottobre 2025.
La proroga si rende necessaria per evitare che l’attuazione delle riforme strutturali negli uffici giudiziari assorba risorse e personale indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro il 2026.
Di conseguenza, le disposizioni sul Giudice di Pace previste dall’art. 27 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, troveranno applicazione a partire dal 31 ottobre 2026.
A partire da tale data, il Giudice di Pace sarà competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro, salvo i casi attribuiti dalla legge alla competenza di altro giudice.
Inoltre, per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, la soglia sale a 50.000 euro.
Oltre all’innalzamento delle soglie di valore, la riforma interviene in modo significativo anche sulle materie di competenza esclusiva del Giudice di Pace, ampliandone e ridefinendone l’ambito operativo.
In particolare, viene attribuita alla competenza esclusiva del Giudice di Pace la materia condominiale.
La riforma amplia inoltre le competenze mediante l’introduzione all’art. 7 c.p.c., di ulteriori commi successivi al 3-bis:
«3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile (“Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi”), fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile (“Delle luci e delle vedute”), fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;
Il Decreto Giustizia attribuisce inoltre al Giudice di Pace, nei limiti del valore di 30.000 euro, la competenza nelle seguenti materie:
“1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie”.
Specificando altresì che “Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo”;
Le novità introdotte della Riforma rappresentano un significativo cambiamento nell’accesso alla giustizia di prossimità, rafforzando il ruolo del Giudice di Pace nella gestione delle cause civili di minore entità contribuendo a snellire il carico di lavoro dei Tribunali.
Occorrerà a questo punto attendere ottobre 2026 per valutare se gli obiettivi della riforma saranno effettivamente raggiunti e se il rafforzamento della giustizia di primo livello porterà i risultati attesi in termini di efficienza ed alleggerimento dei Tribunali.
