vai al contenuto principale

COMPATIBILITÀ DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO DI APPALTO DETTATA DAL CODICE CIVILE CON LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cass. n. 14241 del 4 giugno 2018

Con la sentenza n. 14241 del 4 giugno 2018, la Suprema Corte ha affrontato il problema dell’applicabilità delle norme del Codice Civile relative al contratto di appalto in generale a quelle peculiari forme di appalto che hanno ad oggetto la prestazione di servizi.

In particolare, si discuteva di un contratto c.d. di outsourcing che il Giudice di merito aveva ricondotto alla categoria dell’appalto di servizi con prestazioni continuative.

Sulla base di questo assunto, il Giudicante aveva ritenuto di respingere l’eccezione di inadempimento proposta nei confronti dell’appaltatrice, in quanto non rispettosa del dettato dell’art. 1667, comma 2, cod. civ., a norma del quale «il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta».

È utile premettere che l’outsourcing rappresenta una forma di contratto sostanzialmente atipica, con il quale un’impresa (detta outsourcee) esternalizza, ovvero trasferisce ad un fornitore esterno (detto outsourcer), l’esecuzione di attività aziendali generalmente non strategiche (o anche strategiche, purché di non fondamentale importanza), che non risulta conveniente gestire all’interno dell’azienda stessa.

È oggetto di discussione se l’outsourcing debba essere ricondotto alla figura dell’appalto o della somministrazione.

Ad ogni modo, la vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione atteneva all’esternalizzazione di servizi di assistenza tecnica su prodotti informatici, di elettronica e di consumo: l’impresa ricorrente outsourcee sosteneva che il fatto che il contratto di outsourcing rientri nell’ambito dell’appalto di servizi non comporterebbe la necessità di applicare tutte le norme scritte per l’appalto in generale.

E ciò perché l’art. 1677 cod. civ., a proposito dell’appalto di servizi con prestazioni continuative e periodiche (nella cui categoria deve ricondursi la forma di outsourcing oggetto di controversia), pone un limite alla possibilità di ricorrere alla disciplina generale dell’appalto: «Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione».

Secondo la ricorrente, dunque, non sarebbe possibile applicare la decadenza di cui al citato art. 1667 cod. civ. ad un negozio di outsourcing di servizi di assistenza tecnica, perché la norma codicistica presupporrebbe l’esecuzione di un opus, mentre le prestazioni esternalizzate avrebbero comportato, almeno in gran parte, un facere.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la tesi sostenuta dalla ricorrente, rilevando che la condizione di “compatibilità”, stabilita dall’art. 1677 in merito alle fattispecie di appalti di servizi con prestazioni continuative o periodiche, non concerne affatto la tipologia della prestazione resa.

L’art. 1655 cod. civ., che definisce la nozione di appalto, contempla, infatti, il compimento tanto di un’opera, quanto di un servizio.

Ne deriva che la normativa generale dettata per l’appalto, inclusa la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1667 cod. civ., è comunque valida anche per la prestazione di servizi.

Si deve, allora, chiarire che la ratio dell’art. 1677 cod. civ. non è quella di porre dei limiti alla possibilità di impiegare la disciplina generale dell’appalto in relazione ai contratti con ad oggetto dei servizi, quanto piuttosto di fissare un requisito di compatibilità per le peculiari fattispecie di prestazioni continuative o periodiche di servizi.

E, in quest’ottica, la Suprema Corte non ha rinvenuto nessun ragionevole impedimento all’applicabilità dell’istituto della decadenza di cui all’art. 1677 cod. civ., alla prestazione periodica o continuativa di servizi di assistenza tecnica su prodotti informatici, di elettronica e di consumo.

Torna su
Cerca